La delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 23 del 26.09.2024, di cui in appresso si riportano le motivazioni, viene ritualmente impugnata dalla soc. USD Montagnano 1966
Ecco la sintesi del testo de Giudice Sportivo
La USD Montagnano 1966 ha impugnato una delibera del Giudice Sportivo Territoriale riguardante una partita contro la Pol. Luco dell’8 settembre 2024, terminata 4-1 per il Montagnano.
Questione principale: La Pol. Luco ha contestato l’impiego irregolare del calciatore Svarups Kaspars da parte del Montagnano per mancanza di tesseramento valido alla data della partita.
Decisione di primo grado:
– Il Giudice ha accolto il reclamo della Pol. Luco
– Ha assegnato la vittoria a tavolino (0-3) alla Pol. Luco
– Ha comminato sanzioni al Montagnano (multa di 400€, inibizione al dirigente e squalifica al giocatore)
Motivi del ricorso del Montagnano:
1. Errata applicazione dell’art. 40quater NOIF
2. Violazione del principio di legittimo affidamento
3. Violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori sportivi comunitari
Decisione finale della Corte Sportiva di Appello:
– Ha respinto il ricorso del Montagnano
– Ha confermato la decisione di primo grado
– Ha stabilito che il tesseramento è valido solo dopo la ratifica del Comitato Regionale (avvenuta il 9/09/2024) e non dalla comunicazione FIGC del 26/08/2024
– Ha ordinato l’incameramento della tassa di reclamo
– Ha respinto la richiesta di condanna alle spese della Pol. Luco
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